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Metalmeccanica (P.M.I.) - Confapi
Sfera di applicazione
Si applica:
- agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la
lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o
quantitativamente rilevante;
- agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio considerati
affini ai metalmeccanici;
- alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore
metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza.
L'inquadramento settoriale delle aziende e il relativo campo di
applicazione sono così definiti:
- SIDERURGICO:
comprende gli stabilimenti per la produzione di:
- ghisa di 1a fusione
- acciaio anche se colato in getti
- ferro leghe
- semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati)
- laminati e trafilati con processo iniziale a caldo
- tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo
- latta
Alle produzioni suindicate si intendono connessi i procedimenti
preliminari e complementari delle stesse e cioè cokerie, agglomerazione,
trattamento termico.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando
il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i
fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati, tubi e latta è considerata
siderurgica, quando il processo produttivo si inizia a caldo e procede
anche a freddo senza soluzione di continuità.
- NAVALMECCANICO:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:
- costruzione (nel suo totale complesso), allestimento, armamento,
manutenzione e riparazione di navi, di imbarcazioni di qualunque tipo e
di galleggianti, compresi i bacini, pontoni e chiatte;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e
loro parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
- ELETTROMECCANICO ED ELETTRONICO:
comprende gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente e prevalentemente
prodotti che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia
tipica e di importanza fondamentale, quali:
- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione,
trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque
prodotta;
- apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia,
radiotelegrafia, diffusione, registrazione ed amplificazione sonora,
televisione;
- produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per
telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso per ferrovie,
filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso
industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia
elettrica;
- impianti ed apparecchiature elettroniche;
- produzione, implementazione e manutenzione di hardware e software
informatici;
- produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate
che utilizzano tale componentistica;
- fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese.
L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche, pur applicate a pezzi o
complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, che non siano
identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non
determina l'appartenenza al settore.
- AUTO-AVIOMOTORISTICO:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette alla costruzione
in serie, nel loro totale complesso, di:
- autovetture;
- autocarri;
- carrozzerie per autovetture ed autocarri;
- aeromobili, missili e veicoli spaziali;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, aeromobili e
missili.
Sono compresi nel settore gli stabilimenti che producono trattori
agricoli, che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in
quanto producono autoveicoli.
- METALLURGIA NON FERROSA:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:
- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo,
zinco, argento, ecc.);
- fusione di metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.):
- trasformazione plastica di metalli non ferrosi e loro leghe in laminati,
estrusi, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati.
- FONDERIE DI 2a FUSIONE:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:
- fusione di ghisa in getti
- fusione di acciaio in getti
- MECCANICA GENERALE:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette alla:
- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di materiale mobile e
fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; motocicli,
motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
- carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili,
casseforti e simili e arredi metallici, motrici idrauliche, a vapore e a
combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici,
organi di trasmissione e cuscinetti a sfera;
- attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per
cemento armato e della sua posa in opera;
- impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchi per la
generazione ed utilizzazione della energia termica per uso industriale,
domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di
natura diversa dall'elettricità; apparecchi, utensili e strumenti per
medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria; macchine ed apparecchi
per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.;
apparecchi ed utensili per il trattamento meccanico di minerali e
pietre; apparecchi ed utensili per la lavorazione di marmi ed affini;
macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali; macchine
operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del
legno, del sughero e di materia sintetica (resine);
- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare cartoni, carta per
cartotecnica, legatoria, stampa; macchine, apparecchi ed accessori per
l'industria tessile e dell'abbigliamento; macchine ed apparecchi per
l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie,
enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per le industrie
chimiche e della gomma;
- utensili per macchine operatrici; strumenti di officina; utensili ed
attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori,
macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per
condotte di vapore e di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per
impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
- macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento d'aria,
lavanderia e stireria;
- macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e
distributori automatici;
- armi e materiale per uso bellico, da caccia e sportivo; macchine ed
apparecchi per lavorazioni e produzione di meccanica varia e di
meccanica fine, come: macchine ed apparecchi per la prova, misura e
controllo;
- apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche,
cinematografiche e di riproduzione; macchine da scrivere, calcolatrici,
contabili, affrancatrici o simili, lavorazioni ottiche in genere,
orologi in genere;
- modelli meccanici per fonderia.
Costruzione di:
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed
apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce
metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame ed imballaggi metallici;
- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- lavorazione tubi;
- installazione di impianti, manutenzione e gestione di impianti
industriali e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, di
sollevamento ed ecologici, telefonici e di reti telefoniche, elettriche
ed affini e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica
stradale.
- L'ESECUZIONE PRESSO TERZI DELLE ATTIVITÀ REGOLATE DAL PRESENTE
CONTRATTO
- L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DA PARTE DI ENTI
E SOGGETTI CHE LA EROGHINO ANCHE A FAVORE DI IMPRESE A CUI SI
APPLICA IL PRESENTE CCNL.
Retribuzione
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Elemento retributivo | Superminimo collettivo | Totale | | Scatto anzianità |
9 Q | 2.985,18 | 69,72 | 59,39 | | 3.114,29 | | 45,96 |
9 | 2.985,18 | | 59,39 | | 3.044,57 | | 45,96 |
8 Q | 2.684,27 | 49,06 | 59,39 | | 2.792,72 | | 40,96 |
8 | 2.684,27 | | 59,39 | | 2.743,66 | | 40,96 |
7 | 2.468,33 | | | | 2.468,33 | | 36,41 |
6 | 2.300,75 | | | | 2.300,75 | | 32,43 |
5 | 2.145,87 | | | | 2.145,87 | | 29,64 |
4 | 2.003,23 | | | | 2.003,23 | | 26,75 |
3 | 1.920,00 | | | | 1.920,00 | | 25,05 |
2 | 1.730,47 | | | | 1.730,47 | | 21,59 |
1 | 1.566,89 | | | 5,16 | 1.572,05 | | 18,49 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 173
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 5 aumenti biennali
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 13 mensilità.
La mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi dell'anzidetta mensilità aggiuntiva deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
| lavoro non a turni | lavoro a turni |
Lavoro straordinario diurno | 20% | 20% |
Lavoro notturno fino alle ore 22 | 25% | 25% |
Lavoro notturno oltre le ore 22 | 35% | 25% |
Lavoro festivo | 55% | 55% |
Lavoro festivo con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) | 55% | 55% |
Lavoro straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) | 35% | 35% |
Lavoro straordinario notturno (prime 2 ore) | 50% | 40% |
Lavoro straordinario notturno (ore successive alle prime 2) | 50% | 45% |
Lavoro festivo notturno | 60% | 55% |
Lavoro festivo notturno con riposo compensativo | 35% | 30% |
Lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore) | 75% | 65% |
Lavoro straordinario festivo notturno con riposo compensativo (oltre le 8 ore) | 55% | 50% |
Lavoro supplementare | 10% | 10% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 20% | 20% |
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