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Tessili - Abbigliamento (Industrie)
Sfera di applicazione
Vale:
- per i lavoratori addetti alla produzione in serie di: abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camiceria - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise ed abiti da lavoro - corsetteria - cravatte, sciarpe e foulard - accessori dell’abbigliamento ed oggetti cuciti in genere - bottoni ed articoli affini
- per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglieria, calzetteria e tessuti a maglia
- per i lavoratori addetti all’industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia
- per i lavoratori addetti all’industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche
- per i lavoratori dipendenti dell’industria cotoniera, liniera e delle fibre affini per i lavoratori dipendenti dell’industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi.
Retribuzione
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene :
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 173 (orario di lavoro: 40 hh settimanali)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 156 (orario di lavoro: 36 hh settimanali)
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 4 aumenti biennali
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 13 mensilità.
La mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi dell'anzidetta mensilità aggiuntiva deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
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Lavoro straordinario diurno prime 5 ore | 35% |
Lavoro straordinario diurno ore successive alle prime 5 | 45% |
Lavoro straordinario notturno | 56% |
Lavoro straordinario festivo | 61% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 66% |
Lavoro notturno | 44% |
Lavoro domenicale diurno | 38% |
Lavoro festivo diurno | 38% |
Lavoro festivo notturno | 54% |
Lavoro domenicale notturno | 54% |
Lavoro notturno per turni 6 x 6 | 38% |
Lavoro notturno a turni escusivamente di notte | 45,5% |
Lavoro supplementare | 24% |
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