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Area Comunicazione (Artigiani) - Editoria e Grafica, Fotografi ed affini
Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica:
- Alle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi imprese artigiane;
- Alle micro-imprese non artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi di queste;
- Alle piccole e medie imprese ed ai consorzi di imprese;
operanti nei seguenti settori:
- arti grafiche;
- prestampa;
- stampa (tradizionale e digitale);
- legatoria;
- serigrafia;
- editoria;
- cartotecnica;
- grafica pubblicitaria;
- grafinformatica;
- studi di progettazione tecnico-grafica;
- fotografia, videofotografia ed affini;
- eliografie;
- copisterie;
- servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware (rientrano in tale attività quelle nelle quali l'implementazione e manutenzione di hardware risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici);
- la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, web ed affini);
- l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, ICT (rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici);
- i servizi, anche innovativi, rientranti nell'ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, alle imprese, direzionale, qualità ed affini);
- le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center, agenzie certificati e disbrigo pratiche, organizzazione eventi, interpretariato;
- la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.
Per i settori dell'informatica e dei servizi innovativi, le parti convengono che le normative di riferimento entreranno in vigore a partire dal 1º giugno 2007.
Retribuzione
Imprese Artigiane
Livello | Minimo | | Scatto anzianità |
1 A | 2.415,24 | | 16,01 |
1 B | 2.105,03 | | 16,01 |
2 | 1.974,78 | | 14,20 |
3 | 1.852,12 | | 13,43 |
4 | 1.718,56 | | 12,65 |
5 bis | 1.572,03 | | 11,88 |
5 | 1.503,02 | | 11,36 |
6 | 1.415,36 | | 10,33 |
Piccole e Medie Imprese
Livello | Minimo | | Scatto anzianità |
1 A | 2.432,10 | | 16,01 |
1 B | 2.119,73 | | 16,01 |
2 | 1.988,57 | | 14,20 |
3 | 1.865,05 | | 13,43 |
4 | 1.730,56 | | 12,65 |
5 bis | 1.583,00 | | 11,88 |
5 | 1.513,52 | | 11,36 |
6 | 1.425,25 | | 10,33 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene :
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 173 (orario di lavoro: 40 hh settimanali)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 156 (orario di lavoro: 36 hh settimanali)
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 5 aumenti biennali
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 13 mensilità.
La mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi dell'anzidetta mensilità aggiuntiva deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
| |
Lavoro straordinario | 35% |
Lavoro straordinario notturno escluso sabato e prefestivi | 45% |
Lavoro straordinario festivo | 50% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 65% |
Lavoro notturno | 40% |
Lavoro festivo | 45% |
Lavoro festivo notturno | 60% |
Lavoro domenicale o festivo con riposo compensativo | 10% |
Lavoro supplementare | 10% |