Il
Contratto
Collettivo
Nazionale di
Lavoro
(
CCNL)
è la fonte normativa attraverso cui le organizzazioni
rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro
(o un singolo datore) definiscono concordemente le
regole che disciplinano il rapporto di lavoro.
Nel settore del pubblico impiego il CCNL è stipulato tra le rappresentanze sindacali
dei lavoratori e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), che rappresenta per legge l’Amministrazione Pubblica,
l’ente di appartenenza nella contrattazione collettiva.
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I CCNL contengono in genere 2 parti:
-
la parte normativa, con le tabelle retributive e le regole fondamentali del rapporto di lavoro (orario, permessi, straordinario, ferie, ecc…);
-
la parte obbligatoria, con le regole che andranno a disciplinare i futuri rapporti tra le controparti (collettive) del contratto, cioè i sindacati e le associazioni di imprenditori firmatarie dello stesso.
Il CCNL dura generalmente 4 anni per la parte normativa e 2 anni per
quella retributiva.
La dinamica salariale prevista nelle tabelle retributive deve tener conto
dell’inflazione programmata, così da cercare d’impedire la perdita del
potere d’acquisto del salario dei lavoratori.
Le fonti del diritto del lavoro sono, in ordine di rango decrescente:
- Costituzione italiana
- Statuto del lavoratore (legge n. 300/70) ed altra legislazione speciale sul lavoro (nazionale e regionale)
- Contrattazione Collettiva, ed in particolare, in tale ambito, i CCNL
- Altre disposizioni (regolamenti, circolari, interpretazioni, usi, ecc…)
La contrattazione collettiva si può svolgere a diversi livelli:
- interconfederale, il cui compito è la definizione di regole generali che interessano l’insieme dei lavoratori indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza
- nazionale di categoria (il già richiamato CCNL)
- territoriale interconfederale e di categoria
- aziendale di categoria