Gli
interessi sono
“prestazioni pecuniarie percentuali e periodiche dovute
da chi utilizza un capitale altrui o ne ritarda il pagamento”.
A seconda della funzione economica alla quale corrispondono, si suddividono in:
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interessi moratori
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hanno funzione risarcitoria, costituendo una liquidazione fortettaria del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie
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interessi compensativi
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assolvono la funzione remunerativa, rappresentando un compenso dovuto in cambio del vantaggio della disponibilità di una somma di denaro spettante al creditore
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interessi corrispettivi
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sono da corrispondere sulle somme date a mutuo e sulle somme liquide ed esigibili
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Revisio Software per le vertenze di lavoro
Revisio calcola anche gli interessi legali sulle differenze retributive lorde e nette
In ordine alla decorrenza degli interessi (compensativi) bisogna distinguere a
seconda che si sia in presenza di:
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illecito extracontrattuale (o da fatto illecito): gli interessi vanno calcolati dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso. Trova, difatti, applicazione, il disposto di cui al secondo comma dell’art. 1219 c.c. per il quale la mora è automatica (mora ex re);
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illecito contrattuale: gli interessi decorrono dal giorno della domanda giudiziale o di altro atto idoneo a costituire in mora il debitore (mora ex persona).
Il tasso d'interesse è il rapporto percentuale tra la sorte capitale e la
quantità di denaro da corrispondere a titolo di interessi.
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Il
tasso di interesse legale
è fissato dal legislatore con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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Il tasso di interesse convenzionale
è fissato dall'autonomia privata.
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Le tabelle retributive e i testi integrali
dei ccnl vigenti e pre-vigenti